Art. 2.

      1. In corrispettivo della vendita i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, corrispondono all'Amministrazione finanziaria, anche in dieci ratei annuali uguali posticipati, fruttanti l'interesse annuo del 4 per cento, e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutività del contratto di trasferimento, il prezzo di 10 euro per metro quadrato.

 

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      2. Gli stessi comuni sono obbligati ad effettuare, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni l'urbanizzazione delle località interessate, destinando ad uso pubblico tutte le aree non occupate e mantenendo tale destinazione, con vincolo di inalienabilità, per almeno trenta anni dalla eseguibilità del contratto di compravendita.
      3. La variante di recupero di cui al comma 2 è adottata dai comuni entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente il quale si procederà comunque alla privatizzazione dei compendi secondo le norme di cui all'articolo 3, assumendo quale quota parte delle spese di urbanizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 4, l'incidenza di 10 euro per metro quadrato di terreno privatizzato.